03/09/2020

Decreto Legge 28 Giugno 2013, n. 76 "Decreto lavoro

Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti
Il Decreto-legge n.76 del 28 Giugno 2013, denominato "Decreto Lavoro" è stato approvato in via definitiva alla Camera il 6 Agosto 2013 con alcune piccole modifiche rispetto al testo originale, derivate dagli emendamenti in Camera e Senato.
Le principali novità riguardanti il contratto di apprendistato sono volte a snellire le pratiche burocratiche per facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, rimandando alla Conferenza Stato-Regioni eventuali ulteriori modifiche da apportare entro il 30 Settebre 2013. Se entro quella data la Conferenza Stato-Regioni non interverrà, verranno confermate automaticamente le modifiche indicate.
Art. 2 comma 2 del Decreto Legge n. 76
[...] possono in particolare essere adottate le seguenti disposizioni derogatorie dello stesso decreto legislativo 14 Settembre 2011 n. 167
a) il piano formativo individuale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnicoprofessionali e specialistiche;
b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo 
c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l’impresa ha la propria sede legale. 
Se da un lato si lascia alla Conferenza Stato-Regoni l'ultima parola a riguardo, è chiaro l'intento di armonizzare le diverse discipline regionali, specificamente al punto a) del suddetto articolo. In questo modo infatti i Piani Formativi individuali saranno più omogenei e riporteranno unicamente le competenze tecnico specialistiche indicate dalla contrattazione collettiva nazionale.
Al punto b) si indicano le modalità di registrazione della formazione interna, anche in questo caso con l'intento di armonizzare i modelli utilizzati. A questo proposito c'è da dire che il libretto formativo del cittadino non è ancora operativo in Italia, peranto sarà comunque necessario rifarsi a modelli interpretativi, in linea comunque con la normativa indicata.
Il punto c) semplifica la gestione della formazione uniformandola per le imprese multi-localizzate.
Ad oggi (Agosto 2013) la Conferenza Stato-Regioni non è ancora intervenuta, il dibattito è in atto e non rimane che attendere per conoscere le reali modifiche dell'impianto di apprendistato, soprattutto in relazione alla contestata formazione di base e trasversale indicata dalle singole regioni.