
03/09/2020
Novità introdotte dalla Riforma del Mercato del Lavoro
per l'apprendistato professionalizzante
La riforma del lavoro di recente approvata ha introdotto alcune modifiche rilevanti al testo unico, di seguito sintetizzate:
- Durata minima del contratto di apprendistato portata a 6 mesi
- Nel caso di rescissione del contratto dopo il periodo di formazione, durante il periodo di preavviso si continuano ad applicare le modalità contributive e retributive del contratto di apprendistato.
- In vigore dal 1° GENNAIO 2013: il comma 3 dell'art. 2, relativo al numero massimo di apprendisti in azienda viene modificato come segue: il numero massimo di apprendisti che un'impresa può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero inferiore a 10 unità. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati (o che ne abbia in numero inferiore a tre) può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
- La seguente norma assume validità a decorrere 36 mesi dalla pubblicazione della riforma del lavoro: solo per le aziende con più di 10 dipendenti: l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla conferma in azienda di almeno il 50% degli apprendisti in forze presso l'azienda nei 3 anni precedenti (sono esclusi i rapporti terminati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o licenziamento per giusta causa) qualora non sia rispettata la suddetta ipotesi, l'impresa può assumere un ulteriore apprendista oltre a quelli già confermati. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti suddetti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di assunzione.