03/09/2020

Gli interventi semplificativi post legge n.99/2013 - cosa cambia nella formazione per l'apprendistato professionalizzante Nuovo Testo unico (D.Lgs 167/2011)

Gli interventi semplificativi post legge n.99/2013 - cosa cambia nella formazione per l'apprendistato professionalizzante Nuovo Testo unico (D.Lgs 167/2011)
Decorso il termine del 30 Settembre 2013, diventano operative le modifiche alla disciplina dell'apprendistato professionalizzante inserite nel "Decreto Lavoro", e si apre la strada a nuove semplificazioni e chiarimenti, soprattutto per quanto concerne la formazione di base e trasversale (le 120 ore di formazione "esterna" regolamentate dalle Regioni).
Ricordiamo che per favorire una semplificazione delle discipline regionali, all'interno del decreto lavoro era stata inserite una parte relativa alle linee guida che la Conferenza Stato Regioni avrebbe dovuto predisporre; all'interno del suddetto decreto era prevista comunque l'entrata in vigore di alcune semplificazioni anche in mancanza di linee guida specifiche. Il legislatore prima, le regioni poi, si sono mosse per: 1) uniformare la formazione di base e trasversale - 2) limitare l'obbligo della formazione di base e trasversale solo a quelle regioni che avessero nel frattempo normato la disciplina ed in cui fosse effettivamente possibile garantire la suddetta formazione - 3) semplificare uniformandola la redazione del Piano Formativo Individuale.
In ragione di quanto suddetto a partire dal I Ottobre 2013 sono entrate in vigore le seguenti modifiche alla disciplina vigente:
  1.  l’offerta formativa pubblica è obbligatoria nella misura in cui sia disciplinata come tale dalla singola regione e sia realmente disponibile ovvero sia prevista come obbligatoria da parte del contratto collettivo;
  2. essa è stabilita nelle seguenti misure (totali per il triennio): 120 ore per gli apprendisti con la licenza media; 80 ore per quelli con il diploma, e 40 ore se vi è il possesso della laurea;
  3. il PFI è obbligatorio solo per la formazione mirata alle competenze tecnico-professionali e specialistiche;
  4.  la registrazione delle formazione viene effettuata in un documento avente i contenuti minimi del libretto formativo del cittadino o rispondente a quanto previsto dal contratto collettivo;
  5.  le imprese che hanno sedi in più regioni adottano la disciplina di quella in cui vi è la sede legale.