04/09/2020

Circolare 18/2014 Ministero Del Lavoro - Chiarimenti sull'applicazione del "Jobs Act" (Conv. Da L. N.78/2014) per l'Apprendistato Professionalizzante e di mestiere

In data 30 Luglio 2014 il Ministero del Lavoro ha diramato una circolare contenente le indicazioni operative per il personale ispettivo in seguito agli elementi di novità introdotti dal Jobs Act per i contratti di lavoro a tempo determinato, per l'apprendistato professionalizzante e di somministrazione di lavoro.
 
Ricordiamo che le novità introdotte dal suddetto DL riguardavano le clausole di stabilizzazione, la redazione del piano formativo individuale e l'obbligo di formazione di base e trasversale regolamentato dalle regioni.
 
 
Clausole di stabilizzazione:
 
Il ministero precisa che, dato che i nuovi obblighi riguardano solo le aziende con più di 50 dipendenti (alle quali è permesso di assumere nuovi apprendisti solo se hanno confermato a tempo indeterminato almeno il 20% degli apprendisti dipendenti nei 36 mesi precedenti), è permesso alla contrattazione collettiva l'individuazione di limiti differenti SOLO PER LE AZIENDE CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI; quasiasi altro limite imposto dai CCNL per le aziende con meno di 49 dipendenti non potrà avere effetto "trasformativo" (in rapporti a tempo indeterminato) in seguito ad attività ispettiva.
 
 
Redazione del Piano Formativo Individuale "semplificato"
 
La circolare precisa che la redazione del piano formativo non deve più avvenire entro 30 giorni dall'assunzione, ma, in forma scritta, contestualmente alla lettera di assunzione. Inoltre si insiste sulla sua redazione "semplificata", ovvero è obbligatoria unicamente la definizione della formazione professionalizzante, e non di quella di base e trasversale (secondo quanti evidenziato già con circ. 5/2013 Min. Lav.). Inoltre si ribadisce il diritto della contrattazione collettiva di proporre modulari specifici e di ristabilire in maniera indipendente il termine dei 30 gg per la stipula del piano.
 
 
Obbligo di formazione di base e trasversale
 
In ultimo, la circolare ribadisce quanto delineato dalle Regioni in conferenza unificata (20 Febbraio 2014): la formazione di base e trasversale è obbligatoria in funzione della sua reale disponibilità nelle singole regioni e dell'effettiva disponibilità del finanziamento pubblico.
La circolare interviene anche sulla novità introdotta dal Jobs Act riguardo l'obbligo da parte delle regioni di comunicare entro 45 giorni dalla comunicazione di avvio del rapporto di lavoro, le modalità di svolgimento dei corsi, anche con riferimento alle sedi ed ai calendari delle attività previste. In caso di mancata comunicazione nei termini previsti non è possibile rilevare la sanzione in caso di inadempimento degli obblighi formativi regionali (formazione di base e trasversale).
 
 
Di seguito trovate il testo integrale della circolare ministeriale. Per qualsiasi domanda o richiesta di supporto vi invitiamo a contattarci direttamente utilizzando la pagina "contatti" di questo sito.
 
 - Scarica il testo integrale della circolare n.18/2014 del Ministero del Lavoro - 30/07/2014